Fisco e noleggio a lungo termine: una coppia che va poco d’accordo in Italia. Sperando che il Governo Renzi recepisca le istanze del settore dell’auto aziendale in materia di tasse, andiamo ad analizzare gli aspetti principali della deduzione fiscale. Ricordando che i veicoli utilizzati dalle imprese si distinguono in due categorie: quelli a deducibilità integrale e quelli a deducibilità limitata.

Deducibilità integrale

Come ha evidenziato di recente l’Assolombarda (Confindustria Milano, Monza e Brianza), le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli sono integralmente deducibili per i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali, ossia indispensabili per lo svolgimento dell’attività, senza i quali l’attività non è neppure configurabile. È il caso, per esempio, delle autovetture per le imprese di autonoleggio e per le autoscuole. Ma anche veicoli adibiti a uso pubblico, la cui destinazione a uso pubblico è riconosciuto da un atto proveniente dalla pubblica amministrazione (come le vetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente). Sono, inoltre, integralmente deducibili gli altri componenti negativi relativi ad altri veicoli, a condizione che siano inerenti all’attività d’impresa. Si tratta di veicoli strumentali per natura, come, per esempio, gli autocarri. Ossia veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse.

Veicoli a deducibilità limitata

L’Assolombarda ricorda che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli non usati esclusivamente come beni strumentali (né adibiti a uso pubblico né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti) sono deducibili nella misura del 20%. Tale limite è stabilito dal legislatore come presunzione assoluta di utilizzo promiscuo che non ammette prova contraria. Il limite del 20% si applica al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione (acquisito, leasing, noleggio), ma anche alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione). Si applica anche un tetto al costo di acquisizione dei veicoli che varia in funzione del titolo di detenzione dei veicoli (proprietà, leasing o noleggio).

Acquisto

Questione a parte per le aziende che comprano le auto. Qualora la ditta, evidenzia l’Assolmbarda, detenga i veicoli a titolo di proprietà, si applica anzitutto il limite percentuale di deducibilità del 20%. Ma anche il limite sul costo di acquisto: varia a seconda del tipo di veicolo. È di 18.075,99 euro per le autovetture e gli autocaravan. Scende a 4.131 euro per i motocicli, e a 2.065,83 euro per i ciclomotori. Il costo di acquisto rilevante per verificare il superamento del limite è il costo del veicolo comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione quali l’IVA indetraibile e la tassa di immatricolazione.

Maxi-ammortamento

Resta da vedere che fine farà l’articolo 8 del disegno Legge Stabilità 2016: prevede un bonus fiscale. Per chi? Per le aziende e per i liberi professionisti che fanno gli acquisti di beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. Questo incentivo è una maggiorazione del costo d’acquisto del 40% ai fini del calcolo della relativa deducibilità mediante ammortamento annuale. Insomma, un “maxi-ammortamento”.

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