In molte parti d’Italia il 2020 si aperto nel segno dell’alta pressione, quindi il meteo è stato per lo più stabile e il cielo soleggiato. Non bisogna essere un meteorologo per conoscere i risvolti negativi di questo fenomeno: l’aria non viene “ripulita” da vento e pioggia e lo smog si fa persistente, motivo per cui tante amministrazioni stanno cercando di migliorare la qualità dell’aria attraverso blocchi del traffico.

Lo sa bene chi vive al Nord Italia o a Roma, città in cui non possono circolare nemmeno le recenti auto diesel Euro 6. Meno chiaro è cosa si rischia circolando ugualmente.

Con il “bis” c’è la sospensione della patente

La multa per chi usa un’auto che non può circolare nel giorno di blocco del traffico è la stessa in tutta Italia, perché a stabilirla è l’articolo 13 bis del Codice della Strada.

L’importo della sanzione, che scatta in seguito ad un blocco dei Vigili urbani o delle Forze dell’Ordine, va da un minimo di 163 euro a un massimo di 658 euro. L’importo della sanzione amministrativa può essere decurtato del 30% pagandola entro 5 giorni dalla notifica.

Ad essere sanzionata è anche la recidiva, perché chi aveva già violato il blocco e viene riscoperto una seconda volta nei 2 anni successivi rischia la sospensione della patente da 15 a 30 giorni.

Appellarsi all’articolo 13? E’ sbagliato

I trasgressori vengono puniti ai sensi dell’articolo 13 bis del Codice della Strada, che recita:

  • Chiunque, in violazione delle limitazioni previste ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni inquinanti, a categorie inferiori a quelle prescritte, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI

In passato tuttavia si è fatta confusione con quanto scritto nell’articolo 13:

  • Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335

Il contenuto dei due articoli è molto simile, ma cambiano – e nemmeno di poco – gli importi delle multe. Come spiega il sito internet multestop.it, tuttavia, l’articolo 13 viene fatto osservare in situazioni d’emergenza e quando c’è il rischio che gli utenti della strada non vengano raggiunti dal divieto, ad esempio quando una strada viene chiusa alla circolazione dopo una frana: da qui l’importo minore della multa.

L’articolo 13bis, riferendosi a misure continuative o estese (nonché esplicitamente alle emissioni inquinanti), diventa il riferimento in caso di blocco del traffico. Con buona pace dei trasgressori.

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