Guidare senza assicurazione è molto pericoloso per sé e per gli altri. La legge italiana, non a caso, obbliga chiunque circoli con il suo veicolo su strade pubbliche ad avere una polizza assicurativa di responsabilità civile. Mettersi alla guida del proprio veicolo senza essere provvisti di un’adeguata copertura assicurativa significa, quindi, esporsi a rischi e sanzioni, in alcuni casi anche particolarmente onerose.

In questa guida è possibile scoprire più nel dettaglio cos’è una polizza assicurativa auto e a cosa serve, cosa dice la normativa a proposito della circolazione senza assicurazione, quali sono i rischi e le sanzioni a cui si va incontro nel caso in cui si guidi senza adeguata copertura assicurativa su una strada pubblica e come e quando provvedere al rinnovo della polizza di assicurazione.

Cos’è e a cosa serve la polizza assicurativa per auto

Una polizza assicurativa, o polizza di assicurazione, è un documento ufficiale che definisce l’atto di stipula di un contratto sottoscritto e firmato da due soggetti (identificati nell’assicuratore e nel contraente) e che include al suo interno tutte le condizioni contrattuali e le specifiche clausole.

Più nello specifico, una polizza assicurativa RC Auto (o RCA) è un documento che definisce nel dettaglio i termini della copertura che consente a chi guida un veicolo su una strada pubblica di garantirsi dai rischi legati a eventuali danni causati durante la circolazione. Tra le finalità di questa particolare polizza assicurativa c’è quella di garantire un giusto risarcimento a chi è danneggiato in un incidente stradale, indipendentemente dalle disponibilità economiche della persona responsabile del sinistro.

Tramite la polizza assicurativa RC Auto, che come abbiamo già sottolineato deve essere stipulata obbligatoriamente per legge, in caso di sinistro con colpa la compagnia assicurativa risarcisce i danni (nei limiti di un massimale) a terzi in sostituzione di colui che è responsabile del danneggiamento. Al contrario, non viene rimborsato il danno sopportato dal contraente responsabile dell’incidente.

I danni a terzi sono da intendersi sia a cose che persone, come altri veicoli, pedoni, beni mobili e immobili. Sono considerati terzi, e quindi in diritto di ricevere l’indennizzo, anche i passeggeri del veicolo che ha causato il sinistro (ma non, come detto, il conducente responsabile dell’incidente stradale).

Guidare senza assicurazione: cosa dice la normativa

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2054 del Codice Civile, “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

L’articolo 180 del Codice della Strada stabilisce, invece, quali sono i documenti necessari per circolare su una strada pubblica. Tra questi, oltre alla carta di circolazione e la patente di guida, c’è proprio il certificato di assicurazione obbligatoria, che però, in caso di controllo delle forze dell’ordine, può essere esibito agli agenti anche in formato digitale.

Chi non ha la possibilità di esibire il certificato di assicurazione né in versione fisica né in formato digitale rischia una sanzione nel momento in cui gli agenti di polizia non siano in grado di verificare telematicamente, tramite la targa del veicolo, l’esistenza di una copertura assicurativa attiva e qualora il conducente (oppure il proprietario) del veicolo non si presenti, entro un determinato termine temporale, a esibire il certificato stesso presso gli uffici competenti.

Cosa si rischia se si guida senza assicurazione

Detto che la legge italiana impone a chiunque decida di circolare con il suo veicolo su strade pubbliche di avere una copertura assicurativa di responsabilità civile, è il momento di approfondire più nel dettaglio cosa si rischia nel caso in cui si venga meno a questo obbligo normativo. La sanzione amministrativa prevista per chi circola senza una polizza assicurativa attiva, come riportato in maniera esplicita nel comma 2 dell’articolo 193 del Codice della Strada, va dagli 866 euro ai 3.464 euro.

In caso di recidiva le sanzioni per chi guida senza assicurazione aumentano: più precisamente, per chi incorre nella stessa violazione per almeno 2 volte in un periodo di 2 anni, la multa raddoppia (la cifra oscilla, quindi, da 1.732 euro a 6.928 euro). Nell’eventualità di una recidiva è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 2 mesi. Il veicolo con cui è stata commessa la violazione, inoltre, in deroga al sequestro dello stesso, è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni. Tale periodo scatta dalla data in cui viene pagata la sanzione e si riattiva una polizza assicurativa della durata di almeno 6 mesi. La restituzione del mezzo è subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia che sono state sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo dello stesso.

Anche fuori dall’ipotesi di recidiva, la violazione relativa alla guida senza assicurazione implica anche la decurtazione di 5 punti della patente. Nel caso in cui il soggetto sanzionato sia in grado di assicurare il veicolo entro i 15 giorni successivi, la sopracitata multa prevista per chi guida senza assicurazione può essere ridotta alla metà dell’importo. La medesima riduzione si applica nel caso in cui il soggetto, entro 30 giorni dalla contestazione della violazione e previa autorizzazione dell’organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del mezzo.

Come accennato, la guida senza assicurazione prevede anche il sequestro del veicolo. Nel caso in cui il conducente circoli con documenti assicurativi falsi o contraffatti è prevista, poi, la confisca amministrativa del veicolo, alla quale si aggiunge la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per 1 anno.

È doveroso sottolineare che, come confermato dalla Corte Suprema di Cassazione, è possibile essere soggetti a sanzione per guida senza assicurazione anche nel caso in cui il veicolo non circoli e sia parcheggiato in strada o in un’area pubblica. La sosta su un’area di pubblico dominio, stando a quanto stabilito dalla Corte Suprema di Cassazione, rientra, infatti, nel concetto di circolazione.

La polizza assicurativa, al contrario, non è considerata obbligatoria nel caso in cui il veicolo sia abbandonato in strada in quanto inutilizzabile perché privo di parti fondamentali per il uso (come, per esempio, il volante o il sedile). In questi casi, però, è previsto l’obbligo di rottamazione del veicolo.

Come e quando rinnovare la polizza assicurativa

Nella maggior parte dei casi, le polizze assicurative RC Auto hanno una durata annuale. Le compagnie assicurative, però, sono obbligate per legge a garantire un periodo di tolleranza oltre l’effettiva data di scadenza della polizza, all’interno del quale l’assicurato, anche in assenza di rinnovo, è comunque garantito dai rischi derivanti da eventuali danni a persone o cose durante la circolazione del veicolo.

Per legge questo periodo di tolleranza che, di fatto, estende temporaneamente la validità della polizza assicurativa anche nel caso in cui non si provveda per tempo al rinnovo della copertura o alla sottoscrizione di una nuova polizza con un’altra compagnia, è pari a 15 giorni. In questa finestra temporale, l’assicurato può circolare sulle strade pubbliche senza correre il rischio di dover pagare alcuna sanzione in caso di controllo delle forze dell’ordine o di dover pagare direttamente in prima persona il risarcimento di eventuali sinistri.

Il periodo di tolleranza è entrato in vigore a partire dal gennaio del 2013 ed è disciplinato dall’articolo 170 del Codice delle Assicurazioni, che impone il divieto alle compagnie assicurative il cosiddetto “tacito rinnovo”, cioè il rinnovo automatico della polizza in assenza di comunicazioni alla naturale scadenza del contratto.

La ratio alla base della decisione di prevedere un periodo di tolleranza per le polizze RC Auto è quella di dare la possibilità al contraente di gestire eventuali ritardi nella procedura di rinnovo della polizza, per esempio dovuti alle ferie dell’agenzia assicurativa. È doveroso sottolineare che il periodo di tolleranza è previsto solo per le polizze RC Auto di durata annuale ed è valido solo all’interno dei confini nazionali.

Nel marzo 2020, alla luce del lockdown deciso sul territorio italiano per arginare la diffusione del Coronavirus, il Governo aveva esteso l’arco di tempo previsto come periodo di tolleranza a 30 giorni per tutti gli assicurati il cui contratto era in scadenza fino al 31 luglio 2020. A partire dal 1° agosto 2020, però, il periodo di tolleranza è tornato ad essere di 15 giorni.

Come verificare la copertura assicurativa RC Auto

Forse non tutti sanno che è possibile verificare via internet l’esistenza di una polizza assicurativa RC Auto in corso di validità su un particolare veicolo. Nello specifico, ciò può essere fatto sul “Portale dell’Automobilista”: basta scrivere il numero di targa del veicolo di cui si desidera conoscere lo stato della copertura assicurativa e il sito restituisce l’informazione richiesta. I dati sono aggiornati in tempo reale dalle varie compagnie assicurative.

Chi sa o ritiene di avere in corso un regolare e valido contratto di assicurazione RCA ma ha verificato sul portale che il suo veicolo, invece, non risulta assicurato, è invitato a contattare immediatamente la sua compagnia assicurativa, per non correre il rischio di dover pagare una multa per guida senza assicurazione in caso di controllo delle forze dell’ordine.

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