Poche settimane fa, Suzuki ha annunciato il ritorno sul mercato di Jimny, unicamente in versione autocarro N1. L’operazione ha consentito alla Casa di Hamamatsu di tornare a vendere l’apprezzato e richiestissimo piccolo fuoristrada tolto di listino nel 2018 per non rischiare il temuto sforamento dei limiti di CO2 deciso dalla UE, che ha fissato in 95 g/km la media per tutte le vetture vendute nel corso dell’anno, ma soltanto per le autovetture.

L’espediente utilizzato dal costruttore giapponese non ha però soltanto il vantaggio di aggirare il problema delle emissioni, in quanto offre anche delle opportunità ai clienti. Ma come si ottiene l’omologazione autocarro e quali vincoli comporta?

Cambiano l’uso e la destinazione

Partiamo dalla base. La principale differenza è l’inquadramento legislativa dei due veicoli. Secondo l’articolo 54 del Codice della Strada, con il termine autovettura si intendono tutti quei veicoli dotati di motore e con almeno 4 ruote destinati al trasporto di persone in numero massimo di 9 compreso il conducente.

Lo stesso articolo identifica invece con il termine di autocarro ogni veicolo a motore con almeno 4 ruote destinato al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle suddette cose. In questa definizione è riassunto il principale vincolo dei veicoli immatricolati come autocarri, che devono essere utilizzati principalmente per trasportare merci e che possono ospitare a bordo unicamente persone legate all’azienda o all’attività a cui il mezzo è intestato.

Multa e ritiro libretto per i “furbetti”

Utilizzare un veicolo immatricolato autocarro (N1) come se fosse una semplice vettura destinata al trasporto di persone (M1) rientra nei termini dell’uso improprio e comporta una sanzione pecuniaria che va da 398 a 1.596 euro e il ritiro della carta di circolazione da 1 a 6 mesi.

Tanti vantaggi fiscali

La destinazione professionale fa sì che un autocarro possa beneficiare di notevoli vantaggi fiscali rispetto alle classiche autovetture perché considerato come bene indispensabile per compiere un’attività. I veicoli destinati al trasporto di cose, infatti, godono della deducibilità al 100% e possono essere detratti con un ammortamento del 20% annuo, mentre bollo e assicurazione costano meno di quelli delle autovetture.

Per quanto riguarda l’RCA (Responsabilità civile auto), che è anch’essa deducibile, c’è l’ulteriore vantaggio nel risparmio durante la sottoscrizione della polizza. L’importo del premio, infatti, per gli autocarri è calcolato non in base alla cilindrata ma tenendo in considerazione la portata massima disponibile.

Le regole – quando l’autocarro non è autocarro

Tutti questi vantaggi fiscali hanno portato nel corso degli anni all’immatricolazione di molti “finti” autocarri, immatricolati N1 ma in realtà utilizzati come mezzi di trasporto privato. Per contrastare il fenomeno e fare chiarezza sui termini, nel 2006 un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha definito tre caratteristiche che, se presenti simultaneamente, anche con omologazione N1 non permettono di considerare un veicolo autocarro a tutti gli effetti. Nello specifico sono:

  • Codice di carrozzeria F0 (che equivale a furgone) al punto J.2 del libretto
  • Omologazione per quattro o più posti al punto S.1 del libretto
  • Rapporto tra potenza in kW e portata (uguale a massa meno tara) inferiore a 180

La più importante è la terza: un autocarro infatti può anche avere più di 3 posti, come nel caso di furgoni doppia cabina, ma deve avere un’attitudine al carico che rispetti il coefficiente indicato. Dunque, non basta ridurre i posti a sedere per ottenere benefici fiscali, specie se il motore è molto potente.

Una direttiva europea ha inoltre abolito l’obbligo di installare la griglia divisoria tra lo spazio passeggeri e quello destinato al trasporto merci.

Come si trasforma un’autovettura in autocarro

Convertire un’autovettura in autocarro significa, di fatto, modificarne al destinazione d’uso, cambiando la fatidica sigla da M1 (trasporto persone) a N1 (trasporto merci). Il modo più semplice è riomologare un veicolo per cui la casa costruttrice ha previsto una variante N1 e dunque esiste già un’omologazione nazionale N1 a cui rifarsi. In questo caso, occorre presentare alla Motorizzazione civile una documentazione così composta:

  • Domanda su specifico modello
  • Attestato rilasciato dalla casa costruttrice con indicazione dell’omologazione nazionale di riferimento
  • Libretto di circolazione originale o, quando sarà operativo, il “documento unico”
  • Attestazione del versamento di 25,00 euro (diritti di Motorizzazione) sul CC 9001.
  • Attestazione del versamento di 32,00 euro (rilascio di una nuova carta di circolazione) sul CC 4028

Se invece non c’è un’omologazione precedente di riferimento, è ugualmente possibile ottenere la trasformazione, a patto che

  • Il codice di carrozzeria sia AC (familiare) o AF (multiuso)

In questo caso, alla documentazione sopra elencata vanno aggiunti:

  • Relazione di un tecnico abilitato che certifica di aver effettuato le verifiche tecniche delle combinazioni di carico del veicolo originario, con indicazione del numero di telaio.
  • Dichiarazione di conformità dei lavori rilasciata dall’allestitore, anche qui con indicazione del numero di telaio

Come già sottolineato in precedenza, la trasformazione in autocarro non prevede più l’obbligo di installare la rete divisoria

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