Un documento prezioso perché consente di guidare l’auto: è, come tutti sanno, la patente B per le vetture. Cartacea o di plastica tipo bancomat che sia, si rivela talvolta vitale per la professione: senza potersi muovere in macchina, diviene difficile o addirittura impossibile svolgere il proprio lavoro. Ma, a protezione della sicurezza stradale, quando si tratta di fare il rinnovo della patente, un medico potrebbe non essere convinto che ci siano i requisiti psicofisici per allungare il periodo di validità della licenza. Idem la Commissione Medica Locale. Che fare in questi casi? Vediamo in basso.

Tre punti da conoscere

#1. Non idoneo: come opporsi. Dopo una visita in Commissione Medica Locale, il patentato che non condivide il giudizio emesso (niente rinnovo per non idoneità) può effettuare, a sua richiesta e a sue spese, una nuova visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana). In alternativa alla visita medica presso un’Unità Sanitaria Territoriale, può presentare un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni oppure un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

#2. Primo e secondo round. Se la valutazione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi è più favorevole, siamo al primo round. Dopodiché, il conducente può presentare la nuova certificazione medica all’Ufficio Motorizzazione Civile per il riesame e l’eventuale modifica o annullamento del provvedimento emesso sulla base della precedente certificazione. Occhio alla tempistica: la nuova certificazione medica più favorevole rilasciata da Rfi deve essere presentata all’Ufficio motorizzazione civile entro il termine massimo di 120 giorni dal ritiro del certificato medico della Commissione medica locale.

#3. Palla alla Motorizzazione. L’Ufficio Motorizzazione Civile può accettare certificazioni presentate oltre questo limite solo nel caso in cui il conducente dimostra di aver richiesto la visita medica tempestivamente e nei termini e se il ritardo è imputabile unicamente a Rfi. Quindi, si esprimerà per il sì (patente da rinnovare) o per il no (niente rinnovo per mancanza di requisiti psicofisici).

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Quale fonte

Sta tutto scritto nella circolare del ministero dei Trasporti protocollo 71348 del 6 settembre 2010: illustra come i conducenti di veicoli stradali possono contestare le valutazioni di idoneità alla guida emesse dalle Commissioni Mediche Locali (CML), dopo le novità introdotte dall’articolo 23 della legge 29 luglio 2010 numero 120, che ha modificato l’articolo 119 comma 5 del Codice della Strada

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