In gergo tecnico si chiama “esterovestizione”: circolare in Italia con auto dotata di targa straniera. Nel Decreto Sicurezza ci sono norme che mettono paletti molto più severi, tentando così di smascherare definitivamente i “furbetti” della targa. Cioè chi, grazie alla targa straniera, vuole evitare di pagare bollo, tasse e assicurazione italiani.

Targa estera, veicolo sconosciuto

In linea di massima, le nuove norme recitano che:

“è vietato, a chi è residente in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”.

Senza una targa italiana, infatti, l’eventuale proprietario risulta sostanzialmente sconosciuto al Codice del nostro Paese, sia per quanto riguarda le eventuali multe sia per la copertura assicurativa e il bollo. Già, perché se esistono direttive che rendono più facile riscuotere le contravvenzioni fra Paesi Europei, è altrettanto vero che associare targhe estere a precisi proprietari non è così immediato.

La ricerca della targa è difficile

Spesso si incrocia la banca dati italiana con quella di Eucaris, il cervellone europeo che consente di risalire alla proprietà dei veicoli del Vecchio Continente. Ma, anche qualora si riuscisse a trovare la corrispondenza “targa-proprietario” non è poi detto che la multa venga pagata: è sostanzialmente solo la Svizzera, infatti, che procede alla Rogatoria Internazionale per il pagamento (ad esempio) di una multa per eccesso di velocità commessa su territorio elvetico. Il Decreto Legge Sicurezza si prefigge quindi di risolvere (in buona parte) queste problematiche.

Quando la nuova legge non vale

Ci sono però delle eccezioni, che potrebbero rendere la norma un po’ meno severa di quanto afferma il Ministro dei Trasporti Toninelli.

Ad esempio, l’auto e i mezzi di trasporto con targa straniera possono sempre circolare in Italia se si tratta di “veicolo in leasing o in locazione senza conducente (cioè la locazione temporanea di mezzi di trasporto, svolta professionalmente. Questi veicoli devono essere immatricolati per uso lavorativo, con un’apposita dicitura riportata sul libretto ndr) di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea, che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o un’altra sede effettiva”.

In sostanza, se vi viaggia in Italia con un’auto o un mezzo di trasporto intestato ad una società che ha sede in uno degli Stati Europei, non c’è alcun problema. A patto che a bordo del veicolo ci sia un documento, sottoscritto dalla società proprietaria del mezzo, dove siano specificati i motivi e la durata della disponibilità dell’auto data in leasing o in locazione.

Le sanzioni

In ogni caso, i “furbetti della targa” che verranno pizzicati dagli organi di Polizia dovranno pagare una sanzione variabile tra i 712 e i 2.848 euro. Non solo: l’auto viene sottoposta a fermo amministrativo. Trascorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è stato immatricolato in Italia o non ha ottenuto un foglio di via per andare all’estero, scatta la confisca.

Se invece l’auto è in leasing o a noleggio, ma il conducente non esibisce i documenti richiesti dagli organi di Polizia, il verbale varia dai 250 ai 1.000 euro, con la sanzione accessoria del fermo amministrativo. Per rientrare in possesso dell’auto bisogna mostrare i documenti obbligatori forniti dalla società proprietaria del mezzo.

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