La patente a punti, introdotta nel 2003, è un sistema pensato sistema per indurre ad una condotta stradale più responsabile e prevede in sintesi che per ogni infrazione siano sottratti dal nostro “patrimonio” inziale un tot di punti terminati i quali il documento viene ritirato e occorre ridare l’esame daccapo.

Ma se più o meno tutti sanno come funziona il meccanismo, inclusi i metodi per recuperare parte dei punti persi, pochi ricordano qual è il “prezzo” esatto di ogni infrazione. I punti persi sono specificati sul verbale di contestazione, a quel punto però, ormai la frittata è fatta e sarebbe invece meglio sapere prima cosa si rischia bruciando un rosso, superando i limiti di velocità ecc…

Se infatti la nostra violazione non è talmente grave da comportare il “rosso diretto” (per usare un’espressione presa in prestito dallo sport), ovvero la sospensione immediata della patente, il massimo dei punti che ci possono essere sottratti anche in caso di infrazioni multiple è di 15. Tuttavia, se il nostro monte punti è già stato intaccato, può bastare un’infrazione minore a determinare il “game over”..

Decurtazioni combinate e recidività

Prima di scendere nel dettaglio, è bene ricordare anche che quando sono commesse più infrazioni in una sola volta, al massimo si possono perdere 15 punti.

Dall’agosto 2010, in caso di infrazione da 5 punti, se nell’anno successivo sono commesse altre due violazioni anch’esse da almeno da 5 punti la patente dovrà essere sottoposta a revisione entro 30 giorni dalla notifica. Nel frattempo il conducente potrà continuare a circolare.

I neopatentati “pagano doppio”

E’ doveroso ricordare, poi, che per i neopatentati, ossia quanti hanno la patente da meno di tre anni il sistema dei punti è molto più severo e per ogni infrazione prevede che siano tolti il doppio dei punti normalmente previsti.

L’elenco completo delle infrazioni e delle sanzioni è consultabile sul sito della Polizia di Stato e per l’esattezza su questa pagina, in ogni caso eccole riassunte qui sotto e nella tabella riassuntiva in fondo all’articolo.

I 10 punti di decurtazione, il massimo, sono legati a infrazioni molto gravi, che mettono a repentaglio la sicurezza stradale. Tra le più gravi, superare il limite di velocità di 60 km/h, guidare in stato d’ebbrezza, circolazione contromano, inversione di marcia o retromarcia in autostrada, circolare sulla corsia d’emergenza fuori dei casi previsti, mancato rispetto dei turni di riposo per i guidatori di camion e autobus.

Sono tolti 8 punti dalla patente per infrazioni piuttosto serie come il mancato rispetto della distanza di sicurezza che porta a un incidente con gravi lesioni, il mancato obbligo di precedenza ai pedoni.

Passare col semaforo rosso, non rispettare lo stop, superare i limiti di velocità oltre i 40 km/h, ma non oltre 60 km/h. Questi sono soli alcuni dei casi che portano a perdere 6 punti dalla patente.

Perdiamo 5 punti se andiamo a velocità non commisurata alle condizioni del traffico, non rispettiamo la precedenza, non manteniamo la distanza di sicurezza provocando danni elevati ai mezzi. 5 punti sono tolti anche per il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco. Circolare con tasso alcolemico fino a 0,5 g/l; non manca poi un classico dei nostri tempi: uso del telefonino alla guida.

La sanzione dei 4 punti è applicata ad esempio per circolazione contromano, purché non in curva. Infrazione delle regole circa i materiali da trasportare, omissione di circolare sulla corsia più a destra e abbandono della scena di un incidente con danni solo alle cose.

Possiamo perdere 3 punti superando il limite di velocità di 10 km/h e fino a 40 km/h, oppure non accertandoci delle condizioni per effettuare un sorpasso.

Il mancato rispetto della segnaletica, ad eccezione di divieto di sosta e di fermata, è il classico esempio di infrazione che comporta la perdita di 2 punti dalla patente. Altre infrazioni da 2 punti sono le violazioni delle norme circa la circolazione su autostrade e superstrade.

La penalizzazione di un punto è la più lieve prevista ed è comminata ad esempio in caso di uso improprio dei fari.

Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna causando gravi danni a veicoliart. 150, comma 5° con riferimento all’art.149 comma 5°5
Comportamento irregolare o pericoloso nei passaggi ingombrati e nelle strade di montagna che abbia causato gravi lesioni a personeart. 150, con riferimento all’art. 149 comma 6°8
Condurre un motociclo o una motocarrozzetta senza casco, con casco irregolare o non allacciato, ovvero trasportare altro passeggero in tali condizioni.art. 171, comma 2°5
Effettuare cambiamenti di direzione o di corsia per inversione di marcia o svolte senza osservare le prescrizioni imposteart. 154, comma 8°2
Effettuare retromarcia in autostradaart. 176, comma 20° con riferimento al comma 1°, lett. b)10
Far uso dei fari abbaglianti in condizioni vietateart. 153, comma 10°3
Fare inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza degli incroci, delle curve o dei dossiart. 154, comma 7°8
Fare inversione di marcia in autostrada o sulle strade extraurbane principali o procedervi in contromanoart. 176, comma 19°10
Forzare un posto di blocco dove il fatto non costituisca reatoart. 192 comma 7°10
Darsi alla fuga in incidente con gravi danni ai veicoli causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 5° secondo periodo10
Darsi alla fuga in incidente con lesioni a persone causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 6°
 
10
Guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata a sostanze stupefacentiart. 187, comma 7° e 8°10
Guida in stato di ebbrezzaart. 186, comma 2° e 7°10
Mancata osservanza dello stopart. 145, comma 5°6
Mancato allacciamento delle cinture del conducente e/o del trasportato minorenne o mancato uso dei seggiolini per bambiniart. 172 comma 8°5
Mancato rispetto di oltre il 10% il limite giornaliero massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafoart. 174, comma 5° per tempi di guida2
Mancato rispetto di oltre il 20% il limite settimanale massimo dei periodi di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafo o noart. 174, comma 7° primo periodo2
Mancato rispetto degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agentiart. 192 comma 6°3
Mancato rispetto della distanza di sicurezza che abbia causato un incidente con lesioni graviart. 149, comma 6°8
Mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni di guida per gli autisti di camion e autobus muniti di tachigrafoart. 174, comma 8°2
Mancato rispetto delle regole di sorpassoart. 148, comma15° Con rif. al 3° comma5
Non avere ampia libertà di mavimento nelle manovre, trasportare persone in soprannumero e trasporto irregolare di persone, animale e oggettiart. 169, comma 10°1
Non far uso dei dispositivi di illuminazione o segnalazione visiva quando è prescrittoart. 152, comma 3°1
Non fermarsi in incidente con soli danni a cose causato dal proprio comportamentoart. 189, comma 5° primo periodo4
Non osservare gli obblighi previsti in caso di incidente, come la salvaguardia, la sicurezza della circolazione ed il mantenimento dello stato dei luoghi e delle tracce; in incidente con soli danni a cose evitare intralcio alla circolazione; fornire le proprie generalità; etc..art. 189, comma 9°2
Non osservare le distanze di sicurezza con conseguente collisione e gravi danni ai veicoliart. 149, comma 5°, secondo periodo5
Non osservare le distanze di sicurezza nei confronti di determinate categorie di veicoli, non osservare la distanza di sicurezza con conseguente collisione con soli danni a coseart. 149, comma 4°3
Non osservare le prescrizioni di sistemazione e segnalamento di carico sul veicolo e omettere le cautele nel trasporto di carichi sporgentiart. 164, comma 8°3
Omettere di liberare la carreggiata o di segnalare ingombri provocati dal proprio veicoloart 161, comma 1° e 3°2
Omettere di occupare la corsia più libera a destra, sulle strade con carreggiata a due o più corsieart. 143, comma 13° con riferimento al 5°4
Omettere di segnalare il veicolo fermo sulla carreggiata, fuori dei centri abitati con l’apposito segnale di triangolo; non utilizzare i dispositivi di protezione rifrangenti individualiart. 162, comma 5°2
Ostacolare la circolazione o accodamento alla marcia dei mezzi adibiti a servizi di polizia, antincendio e autoambulanzeart. 177 comma 5°2
Passaggio con semaforo rosso o segnalazione contraria di agente del trafficoart. 146, comma 3°,6
Sorpasso effettuato in situazioni gravi e pericolose (curve, dossi, incroci etc..). Sorpasso per veicoli pesanti (> 3.5t); sorpasso di veicoli fermi ai semafori, ai passaggi a livello o incolonnati, di tram o filobus fermi; sorpasso di veicolo che sta a sua volta già sorpassando, etc..art.148, comma 16° terzo periodo10
Sosta nelle corsie riservate al transito degli autobus o veicoli su rotaia; sosta o fermata negli spazi riservati a veicoli per persone invalide o in corrispondenza di rampe, scivoli o corridoi di transito; sosta negli spazi riservati alla fermata degli autobus o dei taxi.art. 158, comma 2 lettere d), g), h).2
Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/hart. 142, comma 9°6
Superare i limiti di velocità di oltre 60 km/hart. 142, comma 9° bis10
Trainare veicoli in avaria senza adeguata segnalazione o violando le altre prescrizioniart. 165, comma 32
Trainare veicoli, che non siano rimorchi, sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di parcheggio di servizio e su ogni altra pertinenza delle autostradeart. 175, comma 14° con riferimento al comma 7°, lett. a)2
Trasportare cose in eccedenza di peso non superiore a 2 t. o al 20% della massa per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. b)2
Trasportare cose con eccedenze di carico non superiori a 3 t., o al 30% della massa a pieno carico per veicoli sino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6° , lett. c)3
Trasportare cose con eccedenza di carico superiore a 3 t., o superiore al 30% della massa complessiva per i veicoli fino a 10 t.art. 167, commi 2°, 3°, 5° e 6°, lett. d)4
Trasportare merci pericolose con eccedenza di carico rispetto al limite consentitoart. 168, comma 7°4
Trasportare materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali per la tutela dei conducenti o dell’equipaggio e la adeguata compilazione dei documenti di trasporto e delle istruzioni di sicurezzaart. 168, comma 9 bis2
Trasportare persone in soprannumero sui veicoli a due ruote, violare le prescrizioni relative al trasporto di oggetti o trainare o farsi trainare con veicoli a due ruoteart. 170, comma 6°1
Trasportare persone in sovrannumero sui veicoli adibiti abusivamente a taxi o a noleggioart. 169, comma 8°4
Trasporto di materie pericolose senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioniart. 168, comma 8°10
Trasporto di materie pericolose senza osservare le prescrizioni ministeriali relative ad idoneità tecnica e dispositivi di equipaggiamento dei veicoliart. 168, comma 9°10
Usare cuffie o apparecchi radiotelefoni durante la guida e mancato utilizzo delle lenti se prescritteart. 173, comma 3°5
Uso improprio dei fariart. 153, comma 11°1
Veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o limitatore di velocitàart. 179, commi 2° e 2° bis10
Violare gli obblighi di comportamento ai passaggi a livelloart. 147, comma 5°6
Violare gli obblighi relativi alla precedenzaart. 145, comma 10°5
Violare l’obbligo di precedenza ai pedoniart. 191, comma 1°8
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone in stato di invalidità o a bambini e anziani l’attraversamento di una stradaart. 191, comma 1°8
Violare le prescrizioni dei comportamenti durante la circolazione in autostrada o sulle superstrade come non osservare l’obbligo di immettersi o uscire dalle autostrade e superstrade usando le apposite corsie e dando la precedenza, cambiare corsia di marcia senza la preventiva segnalazione ecc…art. 176, comma 21°2
Violare le prescrizioni per la circolazione sulle autostrade e sulle superstrade (strade extraurbane principali) come lasciare in sosta i veicoli sulle autostrade o sulle aree di servizio o di parcheggio, esercitare attività di soccorso senza autorizzazione ecc…art. 175, comma 16°2
Violazione dell’obbligo di consentire al pedone attraversamento di una strada sprovvista di strisce pedonaliart. 191, comma 2°4

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