Pagamento del bollo auto, la tanto odiata tassa automobilistica in Italia. Secondo quanto dichiarato da una recente sentenza, se il bollo cade in prescrizione (e quindi è stato superato il termine massimo per richiedere il pagamento), allora non si è tenuti al versamento dell’importo richiesto.

Nel caso specifico del bollo auto (abbiamo visto tutte le novità in merito per il 2021), la prescrizione si può calcolare solo nel caso in cui l’agente della riscossione non abbia mai inviato alcuna notifica al debitore nell’arco di tre anni, che iniziano dall’anno successivo a quello al quale si riferisce il tributo stesso.

Infatti la notifica di un avviso di accertamento (come anche altri atti) ha come effetto l’interruzione del termine di prescrizione, che di conseguenza ricomincia a decorrere ex novo. Quando si riceve un avviso di accertamento, il termine di prescrizione infatti ricomincia la sua corsa, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui è previsto il pagamento della tassa di possesso di un veicolo. Da quel momento devono essere conteggiati 36 mesi, dopodiché la cartella notificata dall’agente della riscossione può essere considerata illegittima.

Orientamento pressoché pacifico in giurisprudenza, consolidato grazie alla sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, recentemente confermato anche dalla sentenza n. 625/2021 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha accolto l’appello di un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nell’ordinanza 20425/2017 si sottolinea che il bollo auto è soggetto a termine di prescrizione triennale, per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 comma 51 del D.L. n. 953/1982 (come modificato dall’art. 3 del D.L. n. 2/1986 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 60/1986).

Come abbiamo anticipato, un avviso di accertamento o una cartella di pagamento arrivati al contribuente (conta la data in cui si riceve l’atto, non quella di spedizione) determinano l’interruzione del termine di prescrizione con decorrenza ex novo della prescrizione interrotta dal momento della ricezione dell’atto, per altri 3 anni.

Nell’appello del contribuente che ha agito contro l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (nel Lazio), egli ha ottenuto la cancellazione per prescrizione della cartella di pagamento notificatagli. Infatti i giudici Commissione hanno sottolineato che la pretesa della Regione (del pagamento del bollo auto) si prescrive appunto nel termine di tre anni dal primo gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la tassa.

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